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giovedì 18 dicembre 2014

DOPO 28 ANNI EX SINDACO DOVRà RISARCIRE 1000 EURO

MURO LUCANO. PER GLI ESPROPRI RELATIVI ALLA STRADA “LUCCHETTO – S. JANNO – VIA APPIA”

CONDANNA RIDOTTA PER VINCENZO GERARDO DI LEO

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 18.12.14

Condanna ridotta dalla Corte dei conti, seconda Sezione centrale d’appello, per l'ex sindaco di Muro Lucano, Vincenzo Gerardo di Leo, in carica nel 1989, per effetto dell'accoglimento parziale del suo ricorso contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 90 del 1 aprile 2008. Di Leo pagherà al Comune 1.000 euro invece che 1.640,46. Il fatto, come da dispositivo, ha origine (addirittura!) nel 1986 quando il Commissario per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno approvò il progetto della strada comunale “Lucchetto – S. Janno - via Appia” e ne affidò l'esecuzione all'ente locale. L’occupazione dei terreni necessari fu autorizzata il 23 maggio 1986 con i lavori ultimati il 30 aprile 1990. Ma alcuni proprietari delle aree oggetto di occupazione temporanea, non seguita da espropriazione, chiamarono in giudizio il Comune. Con deliberazione n. 31 / 1999 il Consiglio comunale riconobbe debiti fuori bilancio per 17.000.000 di lire a Pietro Zarriello e per 17.995.944 a Elisabetta Tummillo. Ma la Procura regionale della Corte dei conti era in “agguato” e chiese agli ex sindaci Vincenzo Gerardo Di Leo e Rosa Lisanti, all’ex assessore Gerardo Mariani e al tecnico incaricato Michele Crocetto, un risarcimento danni di 4.666,19 euro per la mancata espropriazione dell’immobile di Zarriello. La domanda fu respinta in prima istanza nel 2002 e l'appello fu dichiarato inammissibile nel 2006. Ma non era finita. La Procura nel novembre 2002 chiese il risarcimento del danno di 4.666,19 euro alla direzione lavori, Antonio Setaro e Vito Vincenzo Mancusi. E con atto di citazione del 19 novembre 2002 chiese a Di Leo, Lisanti, Crocetto, Mariani, Setaro e Mancusi, il risarcimento del danno per la mancata espropriazione dell’immobile della Tummillo, 3.280,92 euro. I due giudizi furono riuniti ma la discussione fu sospesa in attesa della decisione sull’appello contro la sentenza n. 112 / 2002, arrivata nel 2006. Fino al giudizio emesso con la sentenza n. 90 del 2008 con cui la Sezione di primo grado dichiarò l’estinzione per Lisanti, Crocetto e Mariani; respinse la domanda di condanna per Setaro e Mancusi; condannò, invece, Di Leo a pagare 1.640,46 euro al Comune. Sentenza contro cui Di Leo presentò il ricorso deciso dalla seconda Sezione centrale d'appello nei giorni scorsi con l'accoglimento parziale e la riduzione della condanna nei suoi confronti a 1.000 euro.

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